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Overbooking
Il regolamento dell'Unione
europea dice che il passeggero deve beneficiare di un trattamento
giusto e deve ricevere un compenso adeguato se gli viene rifiutato
l'imbarco in un aeroporto comunitario:
Un passeggero munito di
un biglietto valido con prenotazione confermata si presenta
al check-in in un aeroporto dell'Unione europea entro i tempi
impartiti. Se la compagnia aerea vieta l'imbarco a questo passeggero
perché ha fatto un overbooking del volo, si applicano
le seguenti regole:
la compagnia deve offrire al passeggero
la scelta tra le seguenti opzioni:
rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte
di viaggio non effettuata, oppure
inoltro entro i tempi più brevi fino alla destinazione
finale, oppure ancora
inoltro ad una data ulteriore, di convenienza del passeggero.
Inoltre, la compagnia aerea versa in contanti
un compenso minimo, pari a:
150 € per i voli fino a 3.500 km (75 € se il tempo
di attesa per il passeggero è inferiore a due ore)
300 € per i voli di più di 3.500 km (150 €
se il tempo di attesa per il passeggero è inferiore
a quattro ore)
L'importo del compenso
può essere limitato al prezzo del biglietto. Il compenso
può essere versato sotto forma di buoni viaggio o di
altri servizi, invece che in contanti, soltanto con l'accordo
del passeggero.
Inoltre, la compagnia aerea
offre gratuitamente al passeggero i seguenti servizi:
una comunicazione telefonica o l'invio di un telex o di un
fax al luogo di destinazione;
possibilità di ristorazione sufficienti, tenuto conto
del tempo di attesa;
un pernottamento, se i passeggeri si trovano bloccati una
o più notti.
il trasporto tra l'aeroporto di arrivo e la destinazione iniziale
se il passeggero accetta di prendere un volo di sostituzione
a destinazione di un altro aeroporto.
Se il passeggero viaggia
in una classe inferiore a quella per cui è stato acquistato
il biglietto, ha diritto ad un rimborso della differenza di
prezzo.
Se il passeggero effettua
un viaggio previsto in un pacchetto, la compagnia è tenuta
ad indennizzare l'operatore turistico che a sua volta restituirà
al passeggero le somme percepite.
Non spetta al passeggero
rivolgersi alla compagnia aerea per ottenere il compenso e l'assistenza
sopraccitata; la compagnia aerea dovrebbe offrirgliele spontaneamente.
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