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Overbooking

Il regolamento dell'Unione europea dice che il passeggero deve beneficiare di un trattamento giusto e deve ricevere un compenso adeguato se gli viene rifiutato l'imbarco in un aeroporto comunitario:

Un passeggero munito di un biglietto valido con prenotazione confermata si presenta al check-in in un aeroporto dell'Unione europea entro i tempi impartiti. Se la compagnia aerea vieta l'imbarco a questo passeggero perché ha fatto un overbooking del volo, si applicano le seguenti regole:

la compagnia deve offrire al passeggero la scelta tra le seguenti opzioni:

rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuata, oppure

inoltro entro i tempi più brevi fino alla destinazione finale, oppure ancora

inoltro ad una data ulteriore, di convenienza del passeggero.

Inoltre, la compagnia aerea versa in contanti un compenso minimo, pari a:

150 € per i voli fino a 3.500 km (75 € se il tempo di attesa per il passeggero è inferiore a due ore)

300 € per i voli di più di 3.500 km (150 € se il tempo di attesa per il passeggero è inferiore a quattro ore)

L'importo del compenso può essere limitato al prezzo del biglietto. Il compenso può essere versato sotto forma di buoni viaggio o di altri servizi, invece che in contanti, soltanto con l'accordo del passeggero.

Inoltre, la compagnia aerea offre gratuitamente al passeggero i seguenti servizi:

una comunicazione telefonica o l'invio di un telex o di un fax al luogo di destinazione;

possibilità di ristorazione sufficienti, tenuto conto del tempo di attesa;

un pernottamento, se i passeggeri si trovano bloccati una o più notti.

il trasporto tra l'aeroporto di arrivo e la destinazione iniziale se il passeggero accetta di prendere un volo di sostituzione a destinazione di un altro aeroporto.

Se il passeggero viaggia in una classe inferiore a quella per cui è stato acquistato il biglietto, ha diritto ad un rimborso della differenza di prezzo.

Se il passeggero effettua un viaggio previsto in un pacchetto, la compagnia è tenuta ad indennizzare l'operatore turistico che a sua volta restituirà al passeggero le somme percepite.

Non spetta al passeggero rivolgersi alla compagnia aerea per ottenere il compenso e l'assistenza sopraccitata; la compagnia aerea dovrebbe offrirgliele spontaneamente.

 
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